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Il blog “Terra&Chianu” nasce dalla voglia di alcuni ragazzi di Tusa di condividere uno spazio (anche solo “virtuale”) nel quale poter confrontarsi su temi che riguardano il proprio paese.
Questo blog, pertanto, vuole rappresentare uno strumento attraverso cui ognuno può esprimere le proprie opinioni e le proprie idee sulla vita del paese.
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martedì 4 novembre 2008

COMUNE DI TUSA - 16.000 euro per fare cosa? -

Non abbiamo dubbi che saranno utili, ma visto che il Sindaco ha abbondonato il blog, se qualche altro consigliere di maggioranza o d'opposizione vuole illuminare questi comuni mortali del blog su come saranno spesi 16.000 euro, qualcuno ve ne sarà grato, perchè io non ci ho capito un fico secco.

Determina n.46 del 01/09/2008 – Conferimento incarico professionale per la progettazione di una Unione tra i Comuni di Tusa e Motta D'Affermo, per l'esercizio in forma associata di funzioni ai sensi dell'art. 32 del D. L.vo 267/2000, e la relativa consulenza ed assistenza successiva allo start up con decorrenza dall'01/09/2008 al 31/12/2010, importo complessivo € 16.000.
Di seguito vi riporta cosa dice l'art. 32.
Ma mi chiedo e Vi chiedo. Ma questa unione dove c'è già il Consorzio della Valle d'Halesa non è sospetta?

Articolo 32 -Unioni di comuni -
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalita' per la loro costituzione e individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

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